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Cassazione

Patente sospesa anche se l'infrazione è rilevata da

una postazione mobile annunciata da segnali fissi

Nessuna disposizione impone i cartelli removibili benché il Mit ritenga quelli

permanenti non coerenti con l’accertamento da telelaser. Fede privilegiata agli agenti che indicano la targa

Parente sospesa per sei mesi al conducente anche se II forte eccesso di velocita del veicolo è registrato da un apparecchio tipo telelaser, ma il rilevamento elettronico annunciato da segnali fissi. E ciò perché nessuna disposizione Impone di evocare la rilevazione in corso da parte di una postazione mobile solo mediante cartelli removibili e dunque da installare in

loco ad hoc. II tutto benché lo stesso ministero dei Trasporti ritenga la modalità «non coerente can la tipologia utilizzata" per l’accertamento dell'infrazione. Basta poi che la contestazione degli agenti riporti velocità e numero di targa del veicolo a far scattare la fede privilegiata. E’ quanto emerge dall'ordinanza 30207/19, pubblicata il 20 novembre dalla sesta sezione civile della Cassazione.

 

Presenza sufficiente

Deve rassegnarsi, l’automobilista: non trova ingresso la tesi secondo cui i cartelli permanenti che evocano il controllo elettronico della velocita possono preavvisare i conducenti delle sole postazioni fisse di rilevamento. Inutile per il trasgressore depositare agli atti il parere reso il 7 agosto 2008 dal dipartimento per i trasporti terrestri del ministero delle Infrastrutture, secondo cui l’uso di cartelli fissi per avvisare gli utenti della strada che è in corso l’impiego di strumenti come il telelaser non è coerente «con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere» (cfr. il documento in allegato). In realtà lo stesso Mit si affretta a puntualizzare che si tratta di una prassi «non vietata dalle vigenti disposizioni". E

per gli "ermellini" risulta sufficiente la presenza di un cartello permanente o removibile ad  avvisare gli utenti della strada che è in corso la misurazione elettronica della velocità, al di la del fatto che la postazione sia fissa o mobile.

 

Elementi oggettivi

Non c'è dubbio poi che la contestazione dell'eccesso di velocità si riferisca davvero all'auto del soggetto sanzionato: l’indicazione dei chilometri orari e del numero di targa costituiscono elementi oggettivi rilevati in modo cerro da un apparecchio omologata in modo regolare. Non resta che pagare il contributo unificato aggiuntivo.

Dario Ferrara

Avvocato Marica Pesci

Piazza Giacomo Matteotti, 6/A,

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

tel. 02 92107933

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