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Il genitore assente paga i danni al figlio

DIRITTO DI FAMIGLIA 

Dai giudici la condanna a risarcire il pregiudizio non patrimoniale

La liquidazione va fatta in via equitativa in base alle tabelle di Milano.

Il genitore "fantasma", poco o per nulla presente nella vita del figlio, rischia di dover pagare i danni non patrimoniali. Disinteressarsi della prole, infatti, non costituisce soltanto una grave violazione degli obblighi di assistenza che la Costituzione (articoli 2 e 30) e le norme internazionali fissano in capo al padre e alla madre, ma incidendo su beni fondamentali integra un illecito civile e apre le porte a un'autonoma azione risarcitoria, in base all'articolo 2059 del codice civile. 

Uno strumento in più, dunque, che si affianca alle misure tipiche contemplate dal diritto di famiglia: intanto, la sanzione amministrativa pecuniaria, l'ammonimento del giudice e il risarcimento previsti dall'articolo 709-ter del Codice di procedura civile; e poi, come rimedio estremo, la perdita dell'affido condiviso. Linea dura necessaria, considerate le ferite insanabili che l'incuria di un genitore può provocare nel minore trascurato o mai riconosciuto, senza che rilevi il fatto che il genitore l'abbia sostenuto economicamente o meno.

Del resto, i compiti di madre e padre non si risolvono nel semplice mantenimento ma includono doveri molto più ampi, primo fra tutti quello di rappresentare per la prole un solido punto di riferimento.

La giurisprudenza 

Di recente la cassazione (ordinanza 14382/19) ha deciso di cristallizzare la condanna di un papà assente dalla vita della figlia per 40  anni, a sborsarle circa 67 mila euro. Nel sancirlo, il collegio precisa che il risarcimento non era scattato tanto per il negato aiuto economico, quanto per il fatto che l'uomo avesse minato la serenità della ragazza procurandole difficoltà tali da indurla a interrompere gli studi universitari.

Ma una stretta arriva anche dai giudici di merito che non fanno sconti ai genitori responsabili dei vuoti affettivi (Tribunale di Roma 954/2017) rivendicati da chi, ormai adulto, lamenta di non aver mai potuto coltivare il legame filiale nella sfera privata e sociale (Corte d'appello di Bologna,  697/2019). Una condotta rivelatrice di responsabilità (Tribunale di Matera 1370/2017) dimostrabile anche con presunzione o nozione di comune esperienza (Cassazione 4208/2018). Inoltre, dato che il diritto dei minori di ricevere dai genitori cura, sostegno materiale e presenza emotiva si acquisisce con la procreazione (Tribunale di taranto, 900720179, anche il figlio nato fuori dal matrimonio potrà - a prescindere da un accertamento formale del suo stato (Tribunale di Frosinone, 324/2018) - ottenere dal padre che sia rimasto estraneo alla sua esistenza (tribunale di potenza, 941/2017) un congruo indennizzo che lo rifonda, almeno in parte, dalla dolorosa consapevolezza di esser stato rifiutato (Tribunalee di rimini, 123/2018).

 

Il calcolo del risarcimento

Il danno da privazione della figura genitoriale, giacchè non patrimoniale, deve essere liquidato in via equitativa secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e conteggiato in rapporto al protrarsi del disagio procurato al minore. Si può prendere a riferimento, quindi, il periodo che va dalla sua nascita alla sentenza di condanna o all'eventuale morte del genitore assente. In quest'ultimo caso, a rifondere la somma stabilita dal giudice devono essere gli eredi dello scomparso (Tribunale di Cagliari, 259/2017).

I giudici ribadiscono che la nascita di un figlio è sempre fonte di responsabiltà di entrambi i genitori.

Occorre anche tenere presente che, a seguito di separazione, il genitore non convivente con i figli non si può ritenere esonerato dall'occuparsene, neanche nel caso in cui sia l'altro genitore a consentirlo o, anzi, a tentare per desiderio di libertà o per rivalsa, di tenerlo fuori dalla vita dei figli. Questi ultimi, infatti, una volta cresciuti potranno comunque chiamare in giudizio il genitore assente per chiedergli il risarcimento dei danni non patrimoniali. Non a caso, rischia una sanzione anche la madre che, pur senza mettere a disagio il figlio (Cassazione, 16980/2018) boicotti la frequentazione del minore alla bigenitorialità.

Avvocato Marica Pesci

Piazza Giacomo Matteotti, 6/A,

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

tel. 02 92107933

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