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Utero in affitto: no al riconoscimento del figlio di due padri

MATERNITÀ SURROGATA

Non può essere trascritto all’anagrafe l’atto di filiazione  del bambino

 

Non può essere trascritto all'anagrafe l’atto con il quale un paese straniero riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione del bambino avuto all'estero, con l'utero in affitto, da una coppia omosessuale. La via per tutelare il rapporto genitoriale può essere quella dell'adozione in casi particolari.

Per le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 12193) l'ostacolo alla "trasferimento" dell'atto sta ne1 divieto alla maternità surrogata previsto dalla legge 40, «qualificabile come principio di ordine pubblico; in quanto posto a tutela dei valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l'istituto dell’adozione». Valori che i giudici considerano «non irragionevolmente» prevalenti anche sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento che spetta al legislatore, al quale il giudice non si può sostituire con una diversa valutazione. Tuttavia non è esclusa la possibilità di dare un rilevo al rapporto con il padre "virtuale" privo di un legame biologico con il bambino, attraverso l’adozione speciale.

Le Sezioni unite hanno dunque respinto la domanda di riconoscimento, dell'efficacia del provvedimento, che, riguardava due minori concepiti da uno dei componenti della coppia gay attraverso la procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l'altra si era resa disponibile per la gestazione, l'giudici hanno così preso le distanze dall’ordinanza impugnata che negava la contrarietà all'ordine pubblico in caso di trascrizione. La Corte di merito chiedeva; infatti, di considerare la nozione di ordine pubblico come il complesso nei diritti compresi nell'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni agli ordinamenti sovraordinati.

L'indicazione del Supremo consesso è invece quella di. valutare la compatibilità non solo alla luce, «dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza».

Per la Cassazione la decisione è in linea con le sentenza della Consulta e anche con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in una materia sensibile come quella in esame, che pone profondi interrogativi etici, ha lasciato agli stati un ampio margine di discrezionalità. Ma proprio  di recente 10 aprile scorso, i giudici di Strasburgo, sono intervenuti, con un parere non vincolante, sul tema dell’utero in affitto e sulla tutela da riservare al genitore d’intenzione. In quell'occasione, anche se il caso non era del tutto sovrapponibile perché la coppia che chiedeva la trascrizione dell'atto che riconosceva la madre "legale" era etero la Cedu ha escluso il dovere per lo Stato di trascrivere in anagrafe l'atto nel quale il paese straniero riconosce il genitore "virtuale". Chiarendo però che, nell'interesse superiore del minore, gli ordinamenti devono prevedere uno strumento di tutela di pari efficacia, come può essere l'adozione. E farlo in tempi ragionevoli.

Avvocato Marica Pesci

Piazza Giacomo Matteotti, 6/A,

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

tel. 02 92107933

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