CONTRATTI DI LOCAZIONE
I diritti dell’inquilino
Vivere in affitto è spesso una scelta obbligata per chi ad esempio non riesce ad accedere alla possibilità di un finanziamento a causa dei requisiti sempre più stringenti. Nella scorsa nota abbiamo visto come i proprietari di case o appartamenti possono tutelarsi dagli affittuari che non corrispondono la quota di affitto.
Vediamo ora quali sono i diritti degli inquilini:
Il primo diritto all’apparenza è semplice e immediato: ogni inquilino (detto anche conduttore) ha il diritto di ricevere l’immobile in buono stato. Tuttavia, vi sono numerosi casi in cui l’immobile presenta vizi (palesi o occulti) che possono generare contenziosi tra le parti. In ogni caso l’inquilino può rescindere il contratto, o potrebbe avere una riduzione del canone, se al momento della consegna dell’immobile questo sia affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso concordato (a meno che non si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili).
Altra responsabilità del proprietario è quella di salvaguardare il godimento dell’immobile da parte dell’inquilino contro interventi o pretese di diritti di terzi. Rientrano in questo caso ex coniugi o eredi che ne rivendicano la proprietà dell’immobile.
Salvo esplicitazione nel contratto, l’inquilino ha inoltre il diritto di essere convocato alle assemblee condominiali e gode di diritto di voto come tutti gli altri condomini.
L’inquilino ha tutto il diritto di apportare migliorie all’immobile, purché non arrechino danno e purché siano a sue spese. Dall’altra parte il proprietario ha il diritto di chiedere che tali migliorie vengano rimosse alla riconsegna, a prescindere dall’effettivo grado estetico di utilità delle stesse.
Sublocazione: il conduttore può sublocare la casa, a condizione che il contratto lo preveda, e che lo comunichi a mezzo raccomandata al locatario, esplicitando il periodo di locazione e il subconduttore. Tuttavia la facoltà di sublocare è in genere vincolata dall’assenso del proprietario.
In caso di fallimento e di messa all’asta dell’immobile, o in caso di decesso del proprietario, l’inquilino ha diritto di terminare il rapporto di locazione a prescindere dagli eredi o dagli acquirenti subentrati.
In caso di morte dell’inquilino, coniuge, eredi e parenti gli succedono nel contratto a parità di condizioni, per il periodo residuo della locazione.
Ovviamente ogni paragrafo avrebbe meritato pagine e pagine di approfondimenti; tuttavia l’obiettivo di questa piccola nota è quello di fornire una panoramica da cui emerge come il cittadino che decide di affittare un appartamento abbia sì dei doveri da rispettare, ma sia anche detentore di una serie di diritti che molto spesso non sa di avere.
Avvocato Marica Pesci
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